Il macchinario in leasing arriva difettoso: chi paga i canoni e chi risponde dei vizi

Nei casi che si raccontano volentieri il bene arriva, funziona e la rata si paga da sola. Questo è l’altro tipo di caso: la macchina arriva tardi, non fa quello che deve, e intanto il leasing è decorso. Vale la pena raccontarlo, perché è la situazione in cui l’imprenditore si sente più solo e in cui capire come funziona il contratto cambia davvero le cose.


Una carpenteria meccanica del veneziano, una quarantina di addetti, ordina una curvatubi a controllo numerico. Consegna prevista a luglio, macchina in officina il 30 dicembre: cinque mesi di ritardo. Da lì in avanti la lista si allunga. Perdite d’olio in più punti. Assi che perdono la calibrazione da soli. Gioco aumentato sull’albero che porta le matrici. Una piega stretta che la macchina, semplicemente, non riesce a fare. E il software di programmazione, fatturato a parte per poco più di cinquemila euro, mai consegnato in forma utilizzabile.

Il costruttore interviene più volte. Le anomalie restano.

Nel frattempo il contratto di leasing è decorso, perché la decorrenza si lega alla consegna e al verbale, non al fatto che la macchina lavori come promesso. La domanda che arriva a quel punto è sempre la stessa, e il tono con cui viene fatta è quello di chi si sente preso in mezzo: devo continuare a pagare una macchina che non funziona?

La risposta breve: sì, i canoni si pagano

È la parte che sembra ingiusta e che invece ha una sua logica. La società di leasing non ha costruito la macchina né l’ha venduta: l’ha comprata dal fornitore che il cliente ha scelto, l’ha pagata per intero, e la concede in uso. Il suo obbligo, cioè procurare il bene indicato dall’utilizzatore, l’ha adempiuto. Sospendere i canoni di propria iniziativa non colpisce chi ha sbagliato: mette l’azienda in mora verso un soggetto che non ha responsabilità nel difetto, e aggiunge un problema a quello che già c’è.

Nei contratti di locazione finanziaria le condizioni generali dicono di norma proprio questo, e insieme dicono l’altra metà: le azioni che nascono dalla compravendita, cioè quelle per i vizi e per il ritardo, vengono trasferite all’utilizzatore. Tradotto: chi paga il canone è anche chi può agire, direttamente, contro il fornitore. Non è una scappatoia lasciata al cliente, è il modo in cui l’operazione sta in piedi.

La prima cosa da fare, quindi, non è chiamare la società di leasing per sospendere l’addebito. È rileggere le condizioni generali del proprio contratto, che su questo punto sono specifiche, e farlo con il proprio legale.

Contro chi si agisce, e come

Il bersaglio è il fornitore. E qui conta come ci si arriva, perché una contestazione fatta al telefono e per messaggi, nell’arco di mesi, vale molto meno di quello che pesa nella percezione dell’imprenditore.

Serve la cronologia degli interventi, con le date, chi è venuto, cosa ha fatto, cosa non ha risolto. Servono i rapporti di intervento firmati, che spesso restano in officina e nessuno archivia. Serve la corrispondenza in cui il difetto è stato segnalato per iscritto, e se le segnalazioni sono avvenute a voce vanno ricostruite e confermate per iscritto adesso, non dopo. Da lì si passa alla messa in mora formale, che è l’atto con cui il ritardo e i vizi diventano contestazione e non lamentela.

Sulla parte fatturata e mai consegnata, in questo caso il software, il discorso è ancora più lineare: è un corrispettivo pagato a fronte di una prestazione mancata, e va trattato separatamente dai difetti della macchina.

Il concedente va informato, anche se non è lui il responsabile

È il passaggio che quasi nessuno fa e che invece conviene fare. La società di leasing è proprietaria del bene: un macchinario che perde olio e non tiene la calibrazione è un suo problema patrimoniale, non solo un problema dell’utilizzatore. Informarla per iscritto, senza chiedere niente, ha tre effetti pratici. Mette a verbale che il difetto esiste da una certa data. Dà al concedente la possibilità di muoversi verso il fornitore per la sua parte, cosa che a volte accelera più di dieci telefonate del cliente. E soprattutto costruisce trasparenza con l’istituto, che è il soggetto con cui l’azienda dovrà continuare a lavorare anche dopo questa vicenda.

In questa pratica la comunicazione al concedente è partita a maggio, con l’elenco puntuale delle anomalie e senza rivendicazioni. Il senso non era chiedere uno sconto, era mettere tutti sullo stesso tavolo con gli stessi fatti.

Cosa c’entra il broker

Non c’entra sul piano legale, e chi promette il contrario dice una cosa non vera: la valutazione dei vizi e la strategia di contestazione sono materia di un avvocato, non di un intermediario creditizio.

C’entra su tre cose concrete. Conosce le condizioni generali dei contratti che ha fatto sottoscrivere, quindi sa dove guardare senza far perdere due settimane. Ha il canale diretto con la società di leasing e sa a chi scrivere perché la comunicazione finisca sul tavolo giusto invece che in un centralino. E, banalmente, resta. La differenza fra un intermediario e un venditore di pratiche si vede qui: il secondo, dopo la firma, non risponde più al telefono.

La lezione che si porta a casa

Due cose, entrambe da fare prima.

La prima riguarda il verbale di consegna. È il documento che fa decorrere il contratto, e viene firmato quasi sempre di corsa, con il camion ancora in cortile. Se la macchina non è stata provata, il verbale non si firma: si firma quando ha lavorato. È l’unico momento in cui l’azienda ha un potere contrattuale reale, e dura poche ore.

La seconda riguarda il ritardo. Cinque mesi di scarto fra la consegna promessa e quella effettiva non erano un dettaglio organizzativo: erano già il primo segnale, e andavano contestati allora, quando il fornitore aveva ancora bisogno di chiudere la vendita. Contestare tardi non toglie il diritto, ma toglie la forza.


Questo articolo racconta una pratica reale in forma anonima e non è consulenza legale. Le condizioni generali cambiano da contratto a contratto: su una situazione simile la prima mossa è farsi leggere il proprio contratto dal proprio legale.

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